Tutto ciò fa si che il CTU risponda in modo esaustivo al quesito posto dal Giudice in merito alla qualità dei legami familiari tra i figli e gli adulti di riferimento, alle caratteristiche personologiche dei genitori, alla loro capacità genitoriale, alle migliori condizioni di collocazione e affido per garantire al minore una crescita sana e armonica.
La dottoressa ha anche iniziato a operare come consulente tecnico di parte (CTP).
L’articolo n° 201 del Codice di Procedura Civile dispone che, contestualmente alla nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), il Giudice assegni alle parti l’opportunità e il termine per avvalersi di un loro CTP.
Il Giudice può decidere di non avvalersi di un suo consulente e dunque non nominare un CTU, ciò tuttavia non impedisce agli attori in causa di produrre perizie stragiudiziali redatte da un consulente tecnico a supporto di una delle parti.
Il CTP assume una funzione di controllo sull’operato del consulente tecnico d’ufficio, assicurando al cliente che le modalità utilizzate dal CTU siano corrette; inoltre interviene nelle operazioni peritali del CTU e può presentare osservazioni ed istanze.
Il consulente di parte redige una relazione, a favore del cliente, sulla base di quanto scritto dal consulente tecnico d’ufficio.
Il fatto che la dott.ssa P. Barberis sia un CTU, le consente di comprendere e anticipare il pensiero del consulente tecnico d’ufficio, riuscendo maggiormente a fare gli interessi del cliente.
Per parecchi anni la dottoressa ha ricoperto il ruolo di esperto psicologo e criminologo clinico, ex art. 80 O.P., per il Ministero di Giustizia presso la Casa Circondariale di Vercelli.
Ciò significa che lo psicologo può agire anche in ambito PENALE, sia come perito del Giudice, sia come perito di parte. Quest’ultimo, come il consulente di parte (CTP), ha il compito di seguire le operazioni peritali, di monitorare che le procedure adottate dal perito del Giudice siano corrette, di porre richieste e di formulare osservazioni (sempre a favore del cliente); anche in questo caso il Giudice può decidere di non nominare un Suo perito, ma ciò non impedisce alle parti di agire a livello stragiudiziale.
Nel settore penale lo psicologo svolge un ruolo preminente in campo vittimologico, in tema di minore età, di valutazione della testimonianza e in tutte le fasi dell’esecuzione della pena e delle misure di sicurezza.